Confronto fra fondi pensione e TFR
Sempre della serie Educational Channel, e ad integrazione del capitolo pensioni, è doveroso un confronto fra fondi e TFR.
Alla scadenza il TFR eroga un capitale, il fondo pensione eroga una rendita, ma può erogare fino al 50% in forma di capitale ed il resto in forma di rendita.
La rivalutazione del TFR è pari all'1,5% più il 75% dell'inflazione, mentre la rivalutazione del fondo pensione dipende dall'andamento degli investimenti fatti sui mercati finanziari.
Le anticipazioni con il TFR possono avvenire nella misura massima del 70%, dopo 8 anni con lo stesso datore di lavoro e per questi casi specifici: acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé oppure per i figli, spese sanitarie, congedi parentali oppure formativi.
Da osservare che il 70% fa riferimento al TFR a cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
Va precisato anche che, con riferimento al TFR, per spese sanitarie si intendono quelle per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e che per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli si intende documentato con atto notarile.
Per il fondo pensione si intendono spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé stessi, al coniuge e/o ai figli (terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche) ma, con riferimento alla casa, la possibilità di anticipazione è più ampia.
Questo perché all'acquisto della prima casa per sé o per i figli (sempre documentato da atto notarile) sono stati aggiunti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo nonché ristrutturazione della casa stessa.
In sostanza, tutte quelle che danno diritto alla relativa detrazione IRPEF.
Sempre da un punto di vista fiscale va notato che con il fondo pensione, nel caso di anticipazione per spese sanitarie, c'è la cedolare secca del 15%, mentre le anticipazioni legate alla casa hanno la cedolare secca del 23%.
Anche le anticipazioni fino al 30% per qualsivoglia esigenza dell'iscritto hanno la tassazione mediante cedolare secca del 23%.
Le anticipazioni con il TFR sono invece soggette a tassazione separata (con l'applicazione dell'aliquota media del lavoratore nell'anno in esame).
Inoltre, la legge n. 53 del 2000 sui congedi parentali e formativi ha esteso anche a queste due specifiche fattispecie la possibilità di richiedere anticipazioni sul TFR.
Da notare che se si appartiene a quella parte del settore pubblico che non ha il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) ma ha il TFS (Trattamento di Fine Servizio), l'anticipo di somme non è previsto.
Le anticipazioni con il fondo pensione possono avvenire in misura più ampia: da subito fino ad un massimo del 75% per spese sanitarie, dopo 8 anni fino ad un massimo del 75% per acquisto e ristrutturazione della prima casa, dopo 8 anni con un massimo del 30% per qualsivoglia altro motivo.
Inoltre, con il fondo pensione si può chiedere anche più di una volta l'anticipazione, decorsi 8 anni, per "ulteriori esigenze degli aderenti", sempre entro il 75% dei versamenti rivalutati effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dalla prima iscrizione.
Va chiarito che gli 8 anni non sono relativi all'iscrizione ad uno specifico fondo pensione, bensì al sistema di previdenza complementare.
Da notare la differenza in termini di limitazione alla concessione dell'anticipo.
Nel caso del TFR la disciplina dello stesso prevede che le richieste vengano soddisfatte annualmente con il doppio limite del 10% degli aventi titolo e del 4% del totale dei dipendenti, mentre con i fondi pensione non esistono questi vincoli.
Con il TFR l'anticipazione può essere ottenuta una volta sola nel corso del rapporto di lavoro e la somma dell'anticipo viene tolta a tutti gli effetti dal TFR (in astratto, i contratti collettivi possono fissare condizioni di maggior favore).
Per i fondi pensione si deve evidenziare come la somma anticipabile sia relativa a tutta la posizione individuale.
In sostanza, con il fondo pensione l'anticipo che si può richiedere è relativo a TFR versato nel fondo più il contributo del datore di lavoro più il contributo del lavoratore più le rivalutazioni finanziarie.
Da annotare che con il fondo pensione si può anche reintegrare il tesoretto, su scelta dell'aderente, in qualunque momento anche per mezzo di contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 EURO (che è il tetto annuale di deducibilità fiscale dei contributi).
Il TFR del lavoratore, in caso di decesso dello stesso, va corrisposto al coniuge, ai figli e, qualora vivessero a carico del lavoratore in esame, ai suoi parenti entro il terzo grado ed ai suoi affini entro il secondo grado.
In assenza di questi soggetti e, secondo l'orientamento giurisprudenziale, in mancanza di testamento, il TFR viene attribuito secondo le norme della successione legittima.
Dal punto di vista fiscale il TFR non concorre a formare l'attivo ereditario.
Nel caso di un fondo di previdenza complementare occorre distinguere fra decesso avvenuto prima o dopo il raggiungimento dei requisiti necessari per la percezione della pensione integrativa.
Se il decesso è avvenuto prima del pensionamento, tutta la posizione maturata viene versata agli eredi od alle altre persone che sono state indicate dall'iscritto.
In assenza di detti soggetti, la posizione viene assorbita dallo stesso fondo pensione oppure, qualora si tratti di forme pensionistiche individuali, viene devoluta a finalità sociali seguendo le modalità stabilite con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Da notare come la Covip abbia precisato che la suddetta disposizione è ispirata al principio del rispetto della volontà dell'aderente.
Di conseguenza, la posizione sarà attribuita ai legittimi eredi qualora non risulti una diversa volontà dell'aderente.
Qualora detta volontà sia stata espressa, la posizione verrà riscattata dal soggetto oppure dai soggetti specificamente designati dall'iscritto.
Inoltre l'Autorità di vigilanza ha sottolineato come l'aderente possa determinare la quota della posizione individuale spettante a ciascuno degli aventi diritto, e questo sia nel caso in cui ad essa concorrano solo gli eredi, sia in quella in cui concorrano solo terzi e sia in quella in cui concorrano sia eredi che terzi.
Nel caso di decesso avvenuto mentre la rendita veniva già percepita, la trasmissione agli eredi avviene nel caso in cui il lavoratore aveva scelto, al momento dell'adesione al fondo, l'opzione di reversibilità.
La normativa stabilisce che in caso di morte del titolare della pensione possa essere prevista la restituzione ai beneficiari dello stesso del montante residuo oppure, in alternativa, l'erogazione di una rendita.
Da annotare che le percentuali di reversibilità che sono previste dai fondi sono molto diverse fra loro e possono anche essere inferiori al 100%.
Per inciso, gli schemi di regolamento Covip stabiliscono che la rendita vitalizia possa essere declinata anche, opzionalmente, in una di queste forme:
A) Rendita vitalizia reversibile, ossia corrisposta all'aderente fino a quando è in vita e, successivamente, in misura totale oppure per quota scelta dallo stesso aderente alla persona od alle persone designate da quest'ultimo.
B) Rendita certa e successivamente vitalizia, corrisposta per i primi anni (di solito 5 o 10) all'aderente oppure, in caso di suo decesso, al soggetto da lui designato.
In seguito, se l'aderente è ancora in vita, viene erogata allo stesso una rendita vitalizia.
C) Rendita vitalizia differita. Essa viene corrisposta all'aderente all'epoca stabilita od al raggiungimento di una determinata età, successiva all'esercizio del diritto all'erogazione.
Il TFR è sottoposto a tassazione separata.
Quando il capitale investito nel fondo pensione produce dei rendimenti, essi vengono tassati all'11% anziché al 12,50% dell'aliquota ordinaria.
Per i fondi pensione la tassazione finale è pari al 15% che viene ridotto di uno 0,3% per ogni anno di adesione alla previdenza complementare (non necessariamente al singolo fondo) superiore al 15° fino ad un minimo del 9% sia per il capitale che per la rendita (in pratica, dal 35° anno in su non c'è un ulteriore sgravio fiscale).
Detta aliquota viene applicata all'importo della prestazione in esame al netto dei contributi non dedotti nonché dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo.
Questo impianto fiscale vale per i fondi pensione anche nel caso di riscatto in caso morte.
Nel caso che i vecchi iscritti percepiscano tutto sotto forma di capitale l'importo viene assoggettato a tassazione separata come il TFR.
Da notare che, con il decreto 252/05, attualmente è possibile riscattare l'intero ammontare sotto forma di capitale solo se la conversione in rendita del 70% del montante dà diritto ad una rendita che risulta inferiore alla metà dell'assegno sociale.
Se si tratta di PIP (Piani Individuali di Previdenza) non si parla di contributo bensì di premio, in linea con lo slang assicurativo che parla di premi assicurativi.
Per ciò che concerne i fondi pensione, per i lavoratori dipendenti i contributi sono in genere triplici.
Si sommano infatti quello del lavoratore dipendente stesso, del datore di lavoro e la quota del TFR o tutto il TFR (per gli assunti di prima occupazione dal 28 aprile 1993).
Nel caso di conferimento tacito (il cosiddetto silenzio assenso) si ha il versamento del solo TFR senza contributi né datoriali né del lavoratore stesso.
Va da sé che liberi professionisti e lavoratori autonomi non hanno né contributo datoriale né TFR.
L'ammontare della contribuzione può essere determinato sia in misura fissa che in percentuale rispetto al Ral (retribuzione annua lorda).
La contribuzione è deducibile fiscalmente con il limite di 5.164,57 EURO.
La deducibilità vale anche per i contributi che vengono versati a beneficio di familiari che siano fiscalmente a carico di chi li versa.
Nel caso del TFR avviene ad ogni cessazione del rapporto lavorativo (licenziamento/dimissioni/pensionamento).
Nel caso dei fondi pensione ci sono 3 fattispecie:
1) Riscatto parziale. Fino al 50% della posizione individuale che è stata maturata in caso di disoccupazione determinata dalla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo compreso fra 12 e 48 mesi, o nel caso in cui il datore di lavoro abbia fatto ricorso a procedure di mobilità o di cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria).
2) Riscatto totale. Nel caso di disoccupazione determinata dalla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 48 mesi oppure nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.
3) Nella previdenza complementare è possibile effettuare un riscatto totale nel caso di cessazione dei requisiti di partecipazione, ad esempio nel caso del passaggio ad un'azienda che opera in un altro settore e fa riferimento ad un altro fondo negoziale. Da ricordare che il lavoratore può tenere il proprio investimento nel fondo pensione a cui ha già versato contributi anche in assenza di ulteriore contribuzione.
Si può effettuare il trasferimento della posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad un'altra una volta che sono decorsi 2 anni dall'iscrizione.
Le operazioni di trasferimento non possono essere ostacolate da clausole.
Sono inoltre esenti da oneri fiscali, a patto che esse avvengano in favore di altre forme di previdenza complementare (non quindi previdenza libera/assicurativa).
Per chiudere, un distinguo fra gli strumenti della previdenza integrativa.
A) Fondi pensione preesistenti: sono fondi chiusi che sono stati costituiti prima del 15 novembre 1992. Si sono dovuti adattare alla nuova legislazione per ottenere i flussi di TFR.
B) Piani individuali di previdenza: i cosiddetti PIP sono piani assicurativi appositamente finalizzati ad esigenze previdenziali.
C) Fondi pensione aperti: sono istituiti da banche, SIM, assicurazioni ed SGR.
D) Fondi pensione chiusi: sono di tre tipi.
Quelli settoriali sono suddivisi per settore produttivo, ad esempio il Fonchim è del settore chimico.
Quelli aziendali sono costituiti su base aziendale, ad esempio il Fopen è dell'ENEL.
Quelli territoriali sono suddivisi su base, ovviamente, territoriale. Ad esempio il Fopadiva è della Valle D'Aosta.
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