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Confronto fra fondi pensione e TFR

di borsa-finanza00com (30/11/2009 - 22:43)

Sempre della serie Educational Channel, e ad integrazione del capitolo pensioni, è doveroso un confronto fra fondi e TFR.
Alla scadenza il TFR eroga un capitale, il fondo pensione eroga una rendita, ma può erogare fino al 50% in forma di capitale ed il resto in forma di rendita.
La rivalutazione del TFR è pari all'1,5% più il 75% dell'inflazione, mentre la rivalutazione del fondo pensione dipende dall'andamento degli investimenti fatti sui mercati finanziari.
Le anticipazioni con il TFR possono avvenire nella misura massima del 70%, dopo 8 anni con lo stesso datore di lavoro e per questi casi specifici: acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé oppure per i figli, spese sanitarie, congedi parentali oppure formativi.
Da osservare che il 70% fa riferimento al TFR a cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
Va precisato anche che, con riferimento al TFR, per spese sanitarie si intendono quelle per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e che per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli si intende documentato con atto notarile.
Per il fondo pensione si intendono spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé stessi, al coniuge e/o ai figli (terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche) ma, con riferimento alla casa, la possibilità di anticipazione è più ampia.
Questo perché all'acquisto della prima casa per sé o per i figli (sempre documentato da atto notarile) sono stati aggiunti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo nonché ristrutturazione della casa stessa.
In sostanza, tutte quelle che danno diritto alla relativa detrazione IRPEF.
Sempre da un punto di vista fiscale va notato che con il fondo pensione, nel caso di anticipazione per spese sanitarie, c'è la cedolare secca del 15%, mentre le anticipazioni legate alla casa hanno la cedolare secca del 23%.
Anche le anticipazioni fino al 30% per qualsivoglia esigenza dell'iscritto hanno la tassazione mediante cedolare secca del 23%.
Le anticipazioni con il TFR sono invece soggette a tassazione separata (con l'applicazione dell'aliquota media del lavoratore nell'anno in esame).
Inoltre, la legge n. 53 del 2000 sui congedi parentali e formativi ha esteso anche a queste due specifiche fattispecie la possibilità di richiedere anticipazioni sul TFR.
Da notare che se si appartiene a quella parte del settore pubblico che non ha il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) ma ha il TFS (Trattamento di Fine Servizio), l'anticipo di somme non è previsto.
Le anticipazioni con il fondo pensione possono avvenire in misura più ampia: da subito fino ad un massimo del 75% per spese sanitarie, dopo 8 anni fino ad un massimo del 75% per acquisto e ristrutturazione della prima casa, dopo 8 anni con un massimo del 30% per qualsivoglia altro motivo.
Inoltre, con il fondo pensione si può chiedere anche più di una volta l'anticipazione, decorsi 8 anni, per "ulteriori esigenze degli aderenti", sempre entro il 75% dei versamenti rivalutati effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dalla prima iscrizione.
Va chiarito che gli 8 anni non sono relativi all'iscrizione ad uno specifico fondo pensione, bensì al sistema di previdenza complementare.
Da notare la differenza in termini di limitazione alla concessione dell'anticipo.
Nel caso del TFR la disciplina dello stesso prevede che le richieste vengano soddisfatte annualmente con il doppio limite del 10% degli aventi titolo e del 4% del totale dei dipendenti, mentre con i fondi pensione non esistono questi vincoli.
Con il TFR l'anticipazione può essere ottenuta una volta sola nel corso del rapporto di lavoro e la somma dell'anticipo viene tolta a tutti gli effetti dal TFR (in astratto, i contratti collettivi possono fissare condizioni di maggior favore).
Per i fondi pensione si deve evidenziare come la somma anticipabile sia relativa a tutta la posizione individuale.
In sostanza, con il fondo pensione l'anticipo che si può richiedere è relativo a TFR versato nel fondo più il contributo del datore di lavoro più il contributo del lavoratore più le rivalutazioni finanziarie.
Da annotare che con il fondo pensione si può anche reintegrare il tesoretto, su scelta dell'aderente, in qualunque momento anche per mezzo di contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 EURO (che è il tetto annuale di deducibilità fiscale dei contributi).

 

Differenze dal punto di vista della successione

Il TFR del lavoratore, in caso di decesso dello stesso, va corrisposto al coniuge, ai figli e, qualora vivessero a carico del lavoratore in esame, ai suoi parenti entro il terzo grado ed ai suoi affini entro il secondo grado.
In assenza di questi soggetti e, secondo l'orientamento giurisprudenziale, in mancanza di testamento, il TFR viene attribuito secondo le norme della successione legittima.
Dal punto di vista fiscale il TFR non concorre a formare l'attivo ereditario.
Nel caso di un fondo di previdenza complementare occorre distinguere fra decesso avvenuto prima o dopo il raggiungimento dei requisiti necessari per la percezione della pensione integrativa.
Se il decesso è avvenuto prima del pensionamento, tutta la posizione maturata viene versata agli eredi od alle altre persone che sono state indicate dall'iscritto.
In assenza di detti soggetti, la posizione viene assorbita dallo stesso fondo pensione oppure, qualora si tratti di forme pensionistiche individuali, viene devoluta a finalità sociali seguendo le modalità stabilite con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Da notare come la Covip abbia precisato che la suddetta disposizione è ispirata al principio del rispetto della volontà dell'aderente.
Di conseguenza, la posizione sarà attribuita ai legittimi eredi qualora non risulti una diversa volontà dell'aderente.
Qualora detta volontà sia stata espressa, la posizione verrà riscattata dal soggetto oppure dai soggetti specificamente designati dall'iscritto.
Inoltre l'Autorità di vigilanza ha sottolineato come l'aderente possa determinare la quota della posizione individuale spettante a ciascuno degli aventi diritto, e questo sia nel caso in cui ad essa concorrano solo gli eredi, sia in quella in cui concorrano solo terzi e sia in quella in cui concorrano sia eredi che terzi.
Nel caso di decesso avvenuto mentre la rendita veniva già percepita, la trasmissione agli eredi avviene nel caso in cui il lavoratore aveva scelto, al momento dell'adesione al fondo, l'opzione di reversibilità.
La normativa stabilisce che in caso di morte del titolare della pensione possa essere prevista la restituzione ai beneficiari dello stesso del montante residuo oppure, in alternativa, l'erogazione di una rendita.
Da annotare che le percentuali di reversibilità che sono previste dai fondi sono molto diverse fra loro e possono anche essere inferiori al 100%.
Per inciso, gli schemi di regolamento Covip stabiliscono che la rendita vitalizia possa essere declinata anche, opzionalmente, in una di queste forme:
A) Rendita vitalizia reversibile, ossia corrisposta all'aderente fino a quando è in vita e, successivamente, in misura totale oppure per quota scelta dallo stesso aderente alla persona od alle persone designate da quest'ultimo.
B) Rendita certa e successivamente vitalizia, corrisposta per i primi anni (di solito 5 o 10) all'aderente oppure, in caso di suo decesso, al soggetto da lui designato.
In seguito, se l'aderente è ancora in vita, viene erogata allo stesso una rendita vitalizia.
C) Rendita vitalizia differita. Essa viene corrisposta all'aderente all'epoca stabilita od al raggiungimento di una determinata età, successiva all'esercizio del diritto all'erogazione.

Il peso del fisco

Il TFR è sottoposto a tassazione separata.
Quando il capitale investito nel fondo pensione produce dei rendimenti, essi vengono tassati all'11% anziché al 12,50% dell'aliquota ordinaria.
Per i fondi pensione la tassazione finale è pari al 15% che viene ridotto di uno 0,3% per ogni anno di adesione alla previdenza complementare (non necessariamente al singolo fondo) superiore al 15° fino ad un minimo del 9% sia per il capitale che per la rendita (in pratica, dal 35° anno in su non c'è un ulteriore sgravio fiscale).
Detta aliquota viene applicata all'importo della prestazione in esame al netto dei contributi non dedotti nonché dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo.
Questo impianto fiscale vale per i fondi pensione anche nel caso di riscatto in caso morte.
Nel caso che i vecchi iscritti percepiscano tutto sotto forma di capitale l'importo viene assoggettato a tassazione separata come il TFR.
Da notare che, con il decreto 252/05, attualmente è possibile riscattare l'intero ammontare sotto forma di capitale solo se la conversione in rendita del 70% del montante dà diritto ad una rendita che risulta inferiore alla metà dell'assegno sociale.

Contribuzione

Se si tratta di PIP (Piani Individuali di Previdenza) non si parla di contributo bensì di premio, in linea con lo slang assicurativo che parla di premi assicurativi.
Per ciò che concerne i fondi pensione, per i lavoratori dipendenti i contributi sono in genere triplici.
Si sommano infatti quello del lavoratore dipendente stesso, del datore di lavoro e la quota del TFR o tutto il TFR (per gli assunti di prima occupazione dal 28 aprile 1993).
Nel caso di conferimento tacito (il cosiddetto silenzio assenso) si ha il versamento del solo TFR senza contributi né datoriali né del lavoratore stesso.
Va da sé che liberi professionisti e lavoratori autonomi non hanno né contributo datoriale né TFR.
L'ammontare della contribuzione può essere determinato sia in misura fissa che in percentuale rispetto al Ral (retribuzione annua lorda).
La contribuzione è deducibile fiscalmente con il limite di 5.164,57 EURO.
La deducibilità vale anche per i contributi che vengono versati a beneficio di familiari che siano fiscalmente a carico di chi li versa.

Riscatto

Nel caso del TFR avviene ad ogni cessazione del rapporto lavorativo (licenziamento/dimissioni/pensionamento).
Nel caso dei fondi pensione ci sono 3 fattispecie:
1) Riscatto parziale. Fino al 50% della posizione individuale che è stata maturata in caso di disoccupazione determinata dalla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo compreso fra 12 e 48 mesi, o nel caso in cui il datore di lavoro abbia fatto ricorso a procedure di mobilità o di cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria).
2) Riscatto totale. Nel caso di disoccupazione determinata dalla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 48 mesi oppure nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.
3) Nella previdenza complementare è possibile effettuare un riscatto totale nel caso di cessazione dei requisiti di partecipazione, ad esempio nel caso del passaggio ad un'azienda che opera in un altro settore e fa riferimento ad un altro fondo negoziale. Da ricordare che il lavoratore può tenere il proprio investimento nel fondo pensione a cui ha già versato contributi anche in assenza di ulteriore contribuzione.

Portabilità

Si può effettuare il trasferimento della posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad un'altra una volta che sono decorsi 2 anni dall'iscrizione.
Le operazioni di trasferimento non possono essere ostacolate da clausole.
Sono inoltre esenti da oneri fiscali, a patto che esse avvengano in favore di altre forme di previdenza complementare (non quindi previdenza libera/assicurativa).

Gli strumenti della previdenza integrativa

Per chiudere, un distinguo fra gli strumenti della previdenza integrativa.
A) Fondi pensione preesistenti: sono fondi chiusi che sono stati costituiti prima del 15 novembre 1992. Si sono dovuti adattare alla nuova legislazione per ottenere i flussi di TFR.
B) Piani individuali di previdenza: i cosiddetti PIP sono piani assicurativi appositamente finalizzati ad esigenze previdenziali.
C) Fondi pensione aperti: sono istituiti da banche, SIM, assicurazioni ed SGR.
D) Fondi pensione chiusi: sono di tre tipi.
Quelli settoriali sono suddivisi per settore produttivo, ad esempio il Fonchim è del settore chimico.
Quelli aziendali sono costituiti su base aziendale, ad esempio il Fopen è dell'ENEL.
Quelli territoriali sono suddivisi su base, ovviamente, territoriale. Ad esempio il Fopadiva è della Valle D'Aosta.

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La previdenza in Italia

di borsa-finanza00com (19/10/2009 - 09:28)

 

Della serie: Educational Channel.
Questo è il primo di una serie di paragrafi per illustrare il sistema previdenziale italiano.
Il fatto è che la quasi totalità dei futuri pensionati ha idee molto approssimative su qualcosa che ha una rilevanza enorme sulla vita di tutti.
Sempre che non si muoia prima, s'intende, il che non sarebbe esattamente una grande soddisfazione.
L'intento è far conoscere quanto non è scritto nel, peraltro ottimo, sito dell'INPS.
A dispetto delle tante miniriforme che si sono susseguite negli anni, la rivoluzione vera e propria è legata ad un governo tecnico, quello di Lamberto Dini del 1995, sostenuto da una maggioranza singolare (centrosinistra più Lega).
Fu fissata una rivoluzione lenta, che partiva dal 1996 per concludersi nel 2015.
Rivoluzione che porta alla trasformazione del sistema retributivo (legato, appunto, alla retribuzione) a quello contributivo (basato sui contributi versati).
Il montante contributivo (l'insieme dei contributi versati) viene rivalutato utilizzando la media geometrica degli ultimi cinque anni di PIL nominale.
PIL nominale, non quello reale di cui parlano sempre i telegiornali: in pratica ingloba nel suo calcolo anche l'inflazione.
In astratto, una fase di calo del PIL può determinare una situazione in cui i contributi previdenziali vengono rivalutati utilizzando un moltiplicatore negativo, con il risultato di diminuirli.
Ed è anche questo un elemento che fa in modo che il sistema contributivo sia strutturalmente in equilibrio.
Del resto, sono i lavoratori in essere a pagare la pensione ai pensionati e con questo modello i loro destini sono legati.
Comunque, nemmeno il terrificante biennio 2008-2009 determinerà questa situazione.
Occorre considerare che il PIL in Italia è sceso solo rarissime volte nel Dopoguerra, nel 1975, nel 1993, nel 2008 e nel 2009.
Tuttavia, in questo caso si rivela "protettivo" il fatto che si usi la media geometrica degli ultimi 5 anni ed anche il fatto che venga utilizzato il PIL nominale.
Nel 2008 il PIL reale in Italia è sceso del -1,0% (contro il +0,8% di Eurolandia....) ma il PIL nominale è salito a causa dell'inflazione.
Una volta determinato il montante contributivo questo viene moltiplicato per un coefficiente di conversione.
In questo non è molto diverso da un'assicurazione privata: si versano dei contributi (detti, in questo caso, premi assicurativi), vengono rivalutati (auspicabilmente in positivo) e, qualora vengano trasformati in rendita, questo viene fatto mediante un coefficiente di trasformazione.
La Riforma Dini nasceva per essere strutturalmente a prova di bomba: in sé è il sistema contributivo ad esserlo.
E' la sua stessa natura, che determina l'equivalenza fra contributi versati e prestazioni erogate, a fare in modo che, a regime, il sistema sia in equilibrio.
Quella riforma teneva conto del fatto che i coefficienti di trasformazione fissati inizialmente potessero diventare, con il tempo, inadeguati a causa dell'innalzamento della vita media.
La Riforma Dini prevedeva che essi venissero modificati ogni 10 anni.
Doveva accadere nel 2005, quando un Governo Berlusconi, presumibilmente su pressione di elezioni troppo vicine, fece slittare l'adeguamento.
E' stato un Governo Prodi, nel 2007, ad introdurre l'adeguamento triennale dei coefficienti.
Infatti nel 2010 verranno rivisti.
Ovviamente al ribasso a causa dell'innalzamento della vita media.
In pratica: per distribuire in più anni verranno erogate pensioni più basse.
E' stato un altro Governo Berlusconi, nel 2009, a creare una situazione diversa introducendo un meccanismo di adeguamento automatico dell'età del pensionamento sulla base della speranza di vita.
Il punto è il solito: la vita media continua ad aumentare.
L'esplosione vera c'è stata nel XX secolo.
Alla fine dell'800 la vita media in Italia era di 42 anni.
Nel XX secolo la vita media è salita di un terzo di secolo.....
Occorre anche considerare che quasi tutto lo sviluppo c'è stato nel secolo scorso.
A ben vedere, alla fine dell'800 non si viveva in maniera molto diversa dagli antichi romani: si viaggiava soprattutto con i cavalli e ci si illuminava con le candele.
Questo incremento della vita media impatta comunque, ma è neutrale sull'equilibrio del sistema contributivo.
In sostanza: se aumenta la durata della vita media e l'adeguamento è fatto intervenendo con l'abbassamento dei coefficienti di trasformazione il sistema è in equilibrio perché si incassa la pensione per più anni ma l'assegno è più basso.
Se l'adeguamento è fatto nei termini previsti dalla legge Tremonti-Sacconi si va in pensione più tardi con lo stesso assegno.
L'equilibrio del sistema è lo stesso.
Personalmente preferivo il modello Dini perché offriva più facoltà di scelta e si poteva decidere comunque di avere lo stesso assegno posticipando l'età del pensionamento di propria scelta.
Oppure, sempre di propria scelta, andare in pensione prima con un assegno ridotto ed integrando con una pensione privata (sempre che uno sia in grado di costruirsela, s'intende).
Il modello imposto da Tremonti e Sacconi limita questa libertà di scelta e forza a lavorare di più.
Fra l'altro può essere anche tanto di più.
Se si va sul sito dell'ISTAT, fra le infinite cose interessanti che si trovano, c'è anche negli ultimi 19 anni la vita media è salita di 4 anni.
E' vero che la velocità di salita si è ridotta ma, se si pensa di poter andare in pensione fra una ventina di anni, sarà decisamente il caso di aggiungerne mentalmente altri.
Peraltro, questo forzare a restare al lavoro può avere un impatto positivo sulla nostra misera crescita economica, che negli ultimi 15 anni ha sistematicamente sottoperformato il resto di Eurolandia.
Occorre considerare che la percentuale di occupati fra i 55 e i 65 anni in Italia è circa la metà di paesi come Svezia e Norvegia.
In Italia ci sono circa 22 milioni di lavoratori su 60 milioni di abitanti.
E' evidente che se lavora uno su tre (e ci sarebbe da dire sul come) non si va molto lontano.  
Va detto che la struttura previdenziale italiana viene spesso criticata perché i contributi vengono versati per pagare le pensioni in essere, senza creare un fondo vero e proprio.
Questo determina una sorta di debito pubblico supplementare.
Questo debito era sostanzialmente pari al 300% del PIL prima che le riforme Amato e Dini lo riducessero di colpo al 120-130%.
Già questo dà il senso di come sia inconsistente la ricorrente polemica secondo la quale è stato un danno per i futuri pensionati il passaggio (peraltro non ancora completato) dal retributivo al contributivo.
In realtà non saremmo mai stati in grado di sostenere il vecchio sistema previdenziale.
Del resto, mentre il contributivo, a regime, è in sé in equilibrio, essendo determinato dall'equilibrio fra contributi versati e prestazioni erogate, il retributivo si basa sul versamento di denaro in più rispetto ai contributi versati.
Denaro che, semplicemente, non c'è.
Per inciso, il nostro sistema è il più adatto a noi.
Volendo semplificare al massimo, sebbene tutti i sistemi siano misti, possiamo spannometricamente fare un distinguo fra quelli americano/britannico, giapponese ed italiano/europeo.
Quello americano ha mostrato la corda proprio sulla scia della crisi dei mutui subprime.
Nel week-end in cui è fallita Lehman Brothers sono andate in crisi anche Merrill Lynch ed AIG.
Merrill è stata salvata mettendo a repentaglio la più solida banca che avessero a disposizione, Bank of America (fondata da un italiano, fra l'altro), ma Lehman è stata mollata subito a differenza di AIG.
Mentre Lehman affondava sono stati fatti salvataggi in serie di AIG perché dentro la stessa c'è una parte importante delle pensioni degli americani.
Questo rende difficile considerare il sistema americano realmente migliore di quello italiano.
Infatti, se il sistema privato è in crisi lo Stato è costretto ad intervenire, con il paradossale risultato che quando le cose vanno bene vengono privatizzati gli utili (AIG, anche se sembra più un hedge fund, teoricamente sarebbe un'assicurazione), se le cose vanno male vengono socializzate le perdite.....
Il Giappone ha fondi pensione anche pubblici.
Tanto tempo fa vennero stimati nel 100% del PIL ma la loro gestione è stata via via causa di polemiche, con tanto di aggressioni anche fisiche ai politici.
Da notare, più in generale, che il Giappone ha un debito pubblico ben più alto di quello italiano, ma ha sia debiti che denaro (vedi le enormi riserve valutarie), noi abbiamo sia debiti che.... Gli occhi per piangere.
In Italia realisticamente non ci sarebbero le aggressioni fisiche ai politici, ma il fatto che i contributi vadano a pagare le pensioni in essere ha un aspetto positivo: così è impossibile che ci sia malagestione dei fondi, non essendoci i fondi.
Da notare, peraltro, che anche l'Italia aveva un sistema a capitalizzazione, in cui i contributi venivano "messi da parte" prima di essere erogati come pensioni.
Peccato che venne distrutto dall'inflazione bellica, che trasformò di fatto 100 lire del 1939 in 2,2 del 1947....
Non ci sono stime recenti dei costi di gestione dell'INPS.
L'ultimo di cui sono a conoscenza è dello 0,2% che è un costo di gestione ragionevole e, di certo, molto inferiore rispetto a quello che ci sarebbe se il sistema fosse in mano alle assicurazioni.
Questo per motivi elementari: l'INPS ha gigantesche economie di scala e le imprese assicurative, essendo imprese, vogliono giustamente fare profitti.
Inoltre, l'evoluzione verso il modello contributivo evita distorsioni ed abusi orrendi che hanno sempre caratterizzato il retributivo.
Ad esempio, continuiamo a pagare lo scotto di false promozioni nell'ultimo anno di lavoro e di straordinari a raffica nell'ultimo anno, essendo il vecchio sistema legato proprio all'ultimo anno di retribuzione.
Il sistema contributivo è perfetto per noi anche perché la mancanza di convenienza ad evadere è palese.
In Italia, peraltro, non abbiamo una forte pressione fiscale, bensì una forte pressione contributiva.
Ed il sistema contributivo è perfetto per sterilizzare l'evasione.
Sterilizzare nel senso che INPS e company non possono né potranno mai sapere con certezza se evadi.
Quello che possono sapere con certezza è, alla fine per tuo percorso lavorativo, quanto hai versato.
In sostanza, l'evasione viene comunque punita.
Anche perché può non essere facile vivere nemmeno avendo versato tutti i contributi, figuriamoci in caso contrario.
Da notare, comunque, che quando si parla di percentuale di reddito che viene erogata come pensione si parla di lordo.
Se viene erogato un 60% di lordo su questo la pressione fiscale sarà comunque molto inferiore rispetto a quella che c'era sullo stipendio pieno.
Quindi un 60% di tasso di sostituzione (ossia il rapporto tra pensione ed ultima retribuzione) lordo corrisponde ad una percentuale ben più alta del 60% a livello di netto.
Senza contare che ad una certa età si presume che un ipotetico mutuo sia stato pagato e non ci sia più bisogno dell'auto per andare al lavoro.
Se poi si considera che con la riforma Tremonti - Sacconi l'adeguamento dell'età di pensionamento alla vita media limiterà la riduzione dei coefficienti di trasformazione, si può ben dedurre che gli attuali giovani, quando andranno in pensione, ci andranno con un assegno che gli permetterà di vivere senza grandi problemi.
Però nulla esclude che ci vadano dopo i 70 anni.......

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